Statuto Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PATAVIUM

Art. 1: Costituzione

E’ costituita l’Associazione “Patavium”, associazione senza scopo di lucro.

Art 2: Sede

L’associazione ha sede in Cadoneghe ( PD ), Via Magellano 23.

Art 3: Oggetto e Scopo

L’associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale, sociale, è finalizzata alla crescita equilibrata dell’individuo, organizzando tutte quelle attività musicali, artistiche, culturali, ricreative, assistenziali e che si ritengono utili a tal fine e promuovendo le attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L’Associazione, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa, opera senza scopo di lucro e con le finalità di promuovere e realizzare progetti di autogestione delle attività turistico – culturali e ricreative per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione, o indiretta, di servizi nell’ambito di tali attività.

L’Associazione ha per oggetto:

1) La valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico.

2) La promozione e l’attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l’attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo delle attività dell’Associazione.

3) L’organizzazione, per i propri Associati, di viaggi, gite, visite culturali, vacanze studio, pellegrinaggi, escursioni in Italia e all’Estero in località di interesse culturale, climatico, termale, nonché di altre attività turistiche – ricettive in genere.

4) La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l’accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste.

5) Progetti per giovani e famiglie, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio.

6) Visite culturali e di studio a carattere nazionale e internazionale con soggiorni, stage, viaggi e gite.

7) La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale.

8) Iniziative di relazione con le istituzioni, perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini.

9) L’edizione di strumenti di moderna comunicazione, nelle forme e nei modi più opportuni, riguardanti i temi e le attività dell’Associazione.

10) Può avvalersi della collaborazione delle imprese e dei loro servizi stipulando apposite convenzioni.

Art 4: Patrimonio ed entrate dell’associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione  Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: – dei versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; – di eventuali contributi , donazioni ed elargizioni liberali pubbliche o private; – di introiti da attività svolte in conformità agli scopi istituzionali e in loro diretta attuazione, anche tramite versamento delle relative quote integrative. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative sono annualmente fissate dal direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Art. 5 Fondatori e soci dell’Associazione

Sono aderenti all’Associazione: – i fondatori; – i soci dell’associazione.

L’adesione all’Associazione avviene con il contestuale versamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione del rendiconto economico e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa. Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego e la quota versata verrà restituita contestualmente all’eventuale parere contrario. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata ne’ alcun diritto sui fondi sociali esistenti. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al giudizio dell’assemblea, richiedendone entro 15 giorni , la convocazione a mezzo lettera raccomandata inviata a tutti i soci. Qualora l’assemblea ritenesse valide le motivazioni del ricorrente verrà fatto obbligo al Consiglio Direttivo di reintegrare immediatamente il socio.

Art 6: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: – l’assemblea degli aderenti all’Associazione – il Consiglio Direttivo – il presidente del Consiglio Direttivo

Art 7. L’Assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa inoltre: – provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; – delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; – delibera sulle modifiche al presente statuto; – approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; – delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; – delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci non possono farsi rappresentare in assemblea. L’esercizio del diritto di voto è dunque assolutamente personale. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti in assemblea. L’assemblea ordinaria o l’assemblea straordinaria sono convocate dal Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.  L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in mancanza da un altro consigliere o da un altro socio su designazione a maggioranza dell’assemblea. Il presidente dell’assemblea nomina il segretario. Le delibere dell’assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario. L’assemblea ordinaria: – predetermina il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo; – approva il conto consuntivo; – delibera sulle direttive generali delle attività dell’Associazione. L’assemblea straordinaria:   – delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; – delibera lo scioglimento dell’Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci; – nomina i liquidatori.

Art 8: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a  cinque membri. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono all’assemblea della loro attività secondo le norme sul mandato. Se un consigliere, per qualsiasi motivo cessa dall’incarico, verrà sostituito dal socio che nell’elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. Il presidente deve comunque riunire il consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta per iscritto anche via fax almeno due consiglieri. L’ordine del giorno è fissato dal presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione,  purché in Italia. Il mandato di consigliere è strettamente personale per cui non è ammessa la rappresentanza. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l’unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

Art 9: Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso. Egli convoca e presiede l’assemblea  Al presidente dell’Associazione, compete sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinari amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art 10: Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché i libri degli aderenti all’associazione.

Art 11: Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 12: Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 13: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 14: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Il Presidente                                                    Il Segretario

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